Regolamento di Viaggio
Responsabilità e reclami
Il viaggiatore, su percorsi internazionali, è tenuto a conformarsi alle prescrizioni dei paesi interessati dall’autolinea in materia di documenti, doganali, di espatrio, fiscali etc.
Il vettore non assume nessuna responsabilità nei confronti del viaggiatore che non si attenga a queste prescrizioni.
Per quanto concerne le linee nazionali e/o internazionali il vettore che emette il biglietto per un viaggio effettuato da un altro trasportatore agisce in veste di mandatario di quest’ultimo.
La responsabilità del vettore copre i danni fisici causati al viaggiatore dal momento della salita sull’autobus fino alla discesa dallo stesso, ad eccezione dei danni causati per colpa o negligenza del viaggiatore.
Il vettore non assume responsabilità per i colli trasportati, salvo quelli regolarmente registrati alla partenza, per i quali operano le norme di legge.
I reclami per la perdita o avaria dei colli devono essere fatti dal viaggiatore immediatamente all’arrivo e confermati in forma scritta entro 8 GIORNI dalla fine del viaggio.
In ogni caso l’indennità del risarcimento per danni causati ai bagagli registrati, non può superare l’importo di Euro 103,29 per bagaglio con un limite di Euro 206,58 per viaggiatore.
Il vettore non assume alcuna responsabilità per ritardi o soppressioni di corse dovute a scioperi, avverse condizioni atmosferiche, blocchi o impercorribilità stradali, guasti del veicolo, mancate coincidenze e qualsiasi altra causa ad esso imputabile.
La legge applicabile al contratto di trasporto determina gli altri casi in cui il trasportatore viene esentato da responsabilità.
Il contratto di trasporto, ivi compresa la responsabilità civile del trasportatore è soggetto alla legge del paese del trasportatore che ha svolto effettivamente il trasporto.Regolamento di Viaggio
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